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La casella preselezionata non dimostra il consenso dell'interessato


In contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione contenente una clausola secondo cui il cliente ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione del suo documento di identità non può dimostrare che egli ha validamente prestato il suo consenso qualora la relativa casella sia stata selezionata dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione del contratto.

La decisione
La Corte di Giustizia Ue con una sentenza nella causa C-61/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 14 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2019, nel procedimento Orange România SA contro il Garante per la privacy rumeno (ANSPDCP), ha stabilito che se casella della clausola per l’autorizzazione è stata preselezionata, non si può dimostrare che il cliente abbia implicitamente prestato il suo consenso al contratto.

Il Caso
Il caso riguardava la società di servizi di telefonia mobile Orange Romania, alla quale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in data 28 marzo 2018 aveva inflitto una sanzione dell’importo di 10.000 lei (corrispondente a circa 2.000 euro) per aver raccolto e conservato i dati dei clienti, senza un loro consenso esplicito.
La Corte UE ha chiarito che il consenso al trattamento dei dati del consumatore, deve essere sempre espresso mediante un atto positivo inequivocabile come manifestazione di volontà libera, specifica ed informata, e non è dimostrabile neanche nel caso in cui sia indotto per errore a ritenere che, senza acconsentire, non sia possibile stipulare il contratto.
Nella sentenza si legge, inoltre, che: nell’ipotesi di rifiuto da parte di un cliente ad acconsentire al trattamento dei propri dati, la Corte osserva che l’Orange România esigeva che questi dichiarasse per iscritto di non acconsentire né alla raccolta né alla conservazione della copia del suo documento di identità. Per la Corte, un tale requisito supplementare è idoneo a incidere indebitamente sulla libera scelta di opporsi a questa raccolta e a questa conservazione. In ogni caso, poiché detta società è tenuta a dimostrare che i propri clienti, con un comportamento attivo, hanno manifestato il loro consenso al trattamento dei loro dati personali, essa non può pretendere da loro che manifestino il loro rifiuto attivamente.

Il consenso
Ai sensi dell‘art. 7 del Regolamento UE 679/2016: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Ancora il Considerando 32 prevede: Il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto.

In conclusione: il consenso espresso mediante una casella di spunta preselezionata non implica un comportamento attivo da parte dell’utente di un sito Internet.
Fonte (Corte di Giustizia Europea)



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